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Inizio e cessazione Unione Civile

Scheda del servizio

COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

In cosa consistono le Unioni Civili

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

Il cognome

Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione. Esempio: Unione tra i signori BIANCHI e ROSSI, le parti possono scegliere l'uno o l'altro come cognome della coppia. Qualora venga scelto BIANCHI, il sig. ROSSI potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune, e quindi potrà chiamarsi ROSSI BIANCHI o BIANCHI ROSSI.

La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori

Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

In caso di decesso

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Come fare

E' necessario rivolgersi ad un'ufficio di stato civile di un Comune italiano

Cosa serve
La comunicazione e il processo verbale

Chi intende costituire un'Unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune a loro scelta, tramite consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune, servizio postale, fax, posta elettronica/PEC. L'Ufficiale dello Stato civile comunicherà immediatamente la data in cui entrambe le parti potranno sottoscrivere il processo verbale di richiesta di Unione civile, che dovrà essere sottoscritto contemporaneamente e congiuntamente da entrambi le parti, all’Ufficiale dello Stato Civile in un Comune di loro scelta.

La richiesta di costituzione dell'Unione civile può essere fatta anche da persona che ne ha avuto speciale incarico (procura speciale) delle parti.

Nell'istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni), e se si opta per un cognome comune; entrambe tali indicazioni dovranno essere riportate sull'atto di costituzione dell'unione civile.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, L'Ufficiale dello Stato civile redige un processo verbale, in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta.
Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dall'ufficiale dello stato civile.

I controlli

L'Ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. 
Della conclusione dei controlli l’ufficiale dello Stato civile deve dare formale comunicazione agli interessati.

Il nulla osta per i cittadini stranieri

Nel caso di cittadini stranieri, devono presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’Unione o Matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’eventuale impedimento alla costituzione di un’unione tra persone dello stesso sesso attestato dall’autorità straniera non è causa di impedimento alla costituzione dell’Unione civile.

Costituzione dell'unione civile

L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.

La celebrazione avviene, nel giorno prescelto, nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico. L'Unione civile è costituita alla presenza di due testimoni (uno per parte, che dovranno essere comunicati anticipatamente all'Ufficiale dello Stato civile) e davanti all'ufficiale dello stato civile.
Nel caso in cui una o entrambe le parti, per infermità o altro comprovato impedimento sia nell'impossibilità di recarsi in Comune, l’Ufficale di Stato civile si trasferisce con il segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte impedita e, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'Unione civile.

Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.

Dell'avvenuta unione l'Ufficiale dello Stato civile potrà rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, un'attestazione, riportante i dati anagrafici e la residenza degli uniti civilmente e dei testimoni, e il regime patrimoniale scelto.

SCIOGLIMENTO UNIONE CIVILE

Come per il matrimonio, anche per lo scioglimento dell’unione civile si possono scegliere sia la modalità giurisdizionale, rivolgendosi al giudice o, solo qualora lo scioglimento sia consensuale, anche mediante negoziazione assistita dagli avvocati o accordo davanti all’ufficiale dello stato civile.

Per le coppie di uniti civilmente non è previsto un periodo di separazione, ma in caso di scioglimento per accordo davanti all'ufficiale dello stato civile è prevista una dichiarazione preventiva delle parti a cui farà seguito, decorsi tre mesi (c. 24 art. 1 l. 76/2016) l'accordo vero e proprio.

L' accordo di scioglimento può essere concluso davanti all’ufficiale di stato civile anche senza la presenza di un legale.

L'’istanza all’ufficiale dello stato civile può essere avanzata anche da uno solo dei due uniti civilmente, purché questi possa dimostrare, attraverso la ricevuta della raccomandata a/r o altro mezzo altrettanto valido, di averne dato avviso all’altra parte.

Non è possibile procedere in presenza di
- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
  1992, n. 104;
- figli economicamente non autosufficienti;

Nel caso in cui la coppia intenda inserire nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio, l’uso della casa coniugale o qualunque altra utilità economica tra le parti), che non possono mai essere inseriti nell'accordo.

E' invece possibile inserire l’obbligo per una delle parti di provvedere al pagamento di un assegno mensile, indicandone l’importo, non sottoposto ad alcun vincolo o condizione.

Chi può presentare istanza

Possono concludere gli accordi di scioglimento dell'unione civile, o modificare le condizioni di scioglimento, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del nostro comune le coppie in cui:

● almeno uno dei due è residente nel comune;

● abbiano costituito l'unione nel comune o abbiano trascritto l'atto, in caso di matrimonio/unione civile all'estero.

Per le coppie di uniti civilmente lo scioglimento può avvenire in seguito a dichiarazione, anche di una sola parte, di volontà allo scioglimento da rendersi all’ufficiale di stato civile. 

La procedura per la manifestazione di volontà di scioglimento è senza costi.

L'accordo di scioglimento


Trascorsi tre mesi dalla dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione civile, le parti devono contattare l’ufficio di stato civile per comunicare i dati e i termini dell’accordo. Una volta acquisiti i dati necessari, l’ufficio contatterà gli interessati per fissare un appuntamento: le coppie saranno, infatti, chiamate a presentarsi davanti all'ufficiale dello stato civile una prima volta per la sottoscrizione dell’accordo e una seconda volta, sempre su appuntamento, per la conferma, non prima di 30 giorni.

in caso di mancata presenza all’atto della conferma, il procedimento si annulla e il primo accordo non avrà alcuna efficacia.

il costo per la pratica di scioglimento è di euro 16.00 da pagarsi tramite sistema PagoPA con avviso di pagamento che verrà rilasciato dall'ufficio.

Cosa è necessario presentare
modulo di manifestazione di volontà di scioglimento singola 
oppure
modulo di manifestazione di volontà di scioglimento congiunta

e successivamente, trascorsi tre mesi dalla manifestazione di volontà
modulo di accordo scioglimento di unione civile

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Responsabile dott.ssa Susanna BARBATO, Segretario Comunale.
Personale Modena dott.Marino
Nutricato Maria Ada
Tolone Sandra
Indirizzo Via Devesi 14
Telefono 0119299715
Fax 0119296129
Email servizi.demografici@comune.nole.to.it
PEC demografici.nole.to@legalmail.it
Note orario in vigore dal 01.10.2022
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì 10:00 - 12:30   accesso libero
16:00 - 17:45   accesso su appuntamento
Mercoledì 08:30 - 11:00   accesso libero
Venerdì 10:00 - 12:30   accesso su appuntamento

Ultimo aggiornamento pagina: 28/11/2024 16:15:47

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